diritto di visita dei genitori separati

FIGLI, DNA, MANTENIMENTO, RISARCIMENTO

“Ho avuto una breve relazione con una donna che è rimasta incinta. Non avevo previsto un passo del genere in questa fase della mia vita ma lei vuole tenere il bambino. Cosa rischio se porterà a termine la gravidanza?”.

La legge impone ad ogni genitore di provvedere a MANTENIMENTO, istruzione ed educazione di ogni figlio. Tale OBBLIGO è per effetto naturale legato alla procreazione, così come giuridicamente fissato nell’art. 30 della Costituzione e nel Codice civile. Se lei non procederà a RICONOSCERE il figlio la sua ex compagna potrebbe avviare un giudizio di accertamento della PATERNITÀ che, se dichiarata tale, aprirebbe la strada 1) alla richiesta di un contributo di mantenimento proporzionato ai suoi redditi, 2) alla richiesta di applicazione di tale mantenimento anche per il periodo che va dalla nascita alla dichiarazione di paternità. Va peraltro precisato che la mancata partecipazione al giudizio di accertamento della paternità o il rifiuto di sottoporsi al test del DNA richiesto dal Giudice, non impedirà al Magistrato di procedere comunque alla dichiarazione richiesta. Se invece la sua ex compagna non procederà ad un riconoscimento, in futuro potrà essere suo figlio a richiedere una sentenza dichiarativa della FILIAZIONE. Si aggiunga altresì che la Giurisprudenza di merito in materia ha elaborato la nozione di DANNO ENDO-FAMILIARE ovvero quel danno non patrimoniale arrecato al figlio a cui viene negata la cura, l’assistenza morale e materiale, istruzione, mantenimento da parte dei genitori. Tale ipotesi integra gli estremi dell’illecito civile dando luogo al diritto al RISARCIMENTO del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c. Alla luce di ciò, suo figlio o chi ne fa le veci, potrebbe addirittura citarla per ottenerlo

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