figli di genitori non sposati e non conviventi

I figli minori non sono obbligati a frequentare genitori non conviventi

Diritti e doveri

I principi classici della relazione tra figli, minori in particolare, e genitori divorziati e non conviventi sono prevalentemente 2 – sempre che i primi non siano utilizzati da arma di scontro tra i secondi, come spessissimo accade:

  1. Il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
  2. il dovere dei genitori di accudire, educare, mantenere ed essere presenti nella vita dei figli, di rispettare gli impegni fissati dal giudice in sede di separazione, di far sentire amati i propri figli (pena il risarcimento del danno per la perdita dell’affetto).

È pertanto evidente quanto sia gravoso il ruolo genitoriale. Esso diventa ancora più difficile per i soggetti che non posseggono l’istinto genitoriale ma, comunque, “obbligati” dell’ordinamento giuridico a rispettare gli impegni nel vedere i figli periodicamente, qualora non sussistano impedimenti o opportunità ad evitare tale relazione.

Se da un lato si esige l’obbligo da parte dei genitori di rispettare “regole basilari” a tutela dei figli minori:

  1. Cosa accade quando è invece il figlio a non volere incontrare il genitore non convivente?
  2. O addirittura il figlio non voglia più convivere con il genitore collocatario?
  3. In questo caso si può obbligare il minore a vedere il genitore contro la sua volontà?

Una risposta su tutte giunge anche da sentenze ormai datate della Corte Europea, già dal 2013, secondo cui ai bambini non possa essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare.

Mediazioni, consulenze e ascolto del minore

Nello specifico, per un figlio maggiorenne è presto detto: non può essere obbligato a frequentare l’altro genitore perché la sua facoltà di autodeterminazione gli consente di scegliere liberamente. Tuttavia, si può indagare attraverso il giudice se tale scelta sia effettivamente volontaria o condizionata da altri fattori come ad esempio comportamenti denigratori di un genitore sull’altro.

Molto più complessa la situazione quando è il figlio minore a non voler frequentare un genitore: se anche in questo caso non può sussistere un obbligo o costrizione alla frequentazione, è di sicuro opportuna la valutazione caso per caso per capire se si tratti di scelta consapevole. Si ricorre così alla consulenza medico-psicologica – meglio se frutto di un accordo volontario tra i genitori fuori dalle aule dei tribunali e con il supporto dei soli avvocati – per individuare le ragioni del rifiuto e le adeguate soluzioni. Una volta ottenuta la consulenza le parti si rivolgeranno al Tribunale per formalizzare gli accordi più idonei al caso concreto.

In mancanza di un accordo ed in presenza di conflitti tra i genitori interviene il tribunale che, con l’ausilio di consulenti medici e ricorrendo all’ascolto diretto del minore, stabilirà cause e conseguenze.

Compito del consulente medico è quello di valutare le ragioni che hanno portato il minore a non voler più incontrare il genitore e ciò sottoponendo il ragazzo a colloqui, test della personalità e, se necessario, sottoponendo anche i genitori ai medesimi strumenti di valutazione. Il consulente, all’esito del percorso, dovrà decidere se il rifiuto è conseguenza di una condotta illegittima del genitore o se diversamente sussistono altri tipi di problemi consigliando, in quest’ultimo caso, gli strumenti più idonei ad un riavvicinamento fra figlio e genitore (incontri in presenza di uno psicologo, indicazione di percorsi di sostegno alla genitorialità ecc…). 

Riferimento normativo

L’ordinamento giuridico prevede in tali casi la possibilità per il Giudice di poter ascoltare il minore per sentire direttamente da lui quale sia la sua volontà traducendola nella redazione degli accordi.

In questo caso, il riferimento normativo principale è l’art. 336 bis del codice civile: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.

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