Il paradosso degli ubriachi che rifiutano l’alcol test e la fanno franca

Stai guidando e ad un normale posto di blocco ti fermano per sottoporti all’alcol test?

È tuo diritto rifiutare di eseguirlo e in determinate circostanze il caso potrebbe non essere punibile in tribunale. Ma il vero paradosso è che il rifiuto conviene soprattutto per coloro che si pongono alla guida in stato di evidente ed effettiva ubriachezza…

Prospettiva di non punibilità per fatti lievi
Incredibile ma vero, è la stessa Cassazione che, con la sentenza numero 42255 del 2017, legittima la strategia del rifiuto riconoscendo che al caso specifico possa essere applicato l’articolo 131 bis del codice penale, ovvero, quella regola che esclude la punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

In altri termini, la Cassazione prescrive che il giudice debba effettuare una valutazione sulla pericolosità del soggetto in concreto, non essendo sufficiente una valutazione operata in astratto.

Tu: “Quali sono i rischi immediati del rifiuto?”

Rifiutare il test, lì per lì, non ti tutela dall’applicazione delle sanzioni massime previste dalla legge per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del codice della strada):
1. In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione è solo amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 531 a euro 2.125 e nella sospensione della patente da tre a sei mesi.
2. In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.
3. In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente, nel qual caso la durata di sospensione della patente è raddoppiata. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

Tuttavia, alla luce della predetta sentenza, laddove ci si metta alla guida con un tasso alcolemico elevato sembrerebbe più conveniente percorrere la via giudiziaria al fine di vedersi applicare il beneficio della particolare tenuità del fatto, arrivando fino alla revoca piena della sanzione.

Attenzione: con particolare riferimento al punto 3 delle sanzioni previste è opportuno sapere che pur ottenendo la non applicazione della pena in fase processuale, resterebbe l’iscrizione nel casellario giudiziale in quanto persona che ha già usufruito della causa di non punibilità.

Tu: “Allora è sempre consigliabile sottoporsi all’alcol test?”

L’alcol test non può essere imposto in alcun modo e paradossalmente, come abbiamo detto, nei casi di consapevole stato di ubriachezza il suo rifiuto potrebbe – in alcuni frangenti – rappresentare una strategia difensiva efficace.

Solo con l’ausilio di un legale è però possibile sfruttare la “scappatoia” fornitaci dalla Suprema Corte e solo se sussistono le condizioni ivi esplicitate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *