Responsabilità genitoriale

“Guerra” continua tra ex partners? Attenzione, i figli potrebbero essere affidati ad un soggetto extra-familiare

Responsabilità genitoriale a rischio con liti continue

Separazione e affidamento

L’elevata conflittualità tra coniugi può portare alla limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale (quella che una volta veniva comunemente definita potestà genitoriale) in favore di un soggetto extra-familiare.

Così ha recentemente stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n.1145 dell’11 febbraio 2021 in un caso di separazione di genitori di figli minori.

Il caso analizzato dal Tribunale vede protagonista una coppia molto litigiosa che non ha saputo occultare nemmeno d’avanti al Giudice tali comportamenti. Infatti, in sede di prima udienza (la cosiddetta udienza presidenziale) il Giudice ha verificato personalmente quanta acredine esistesse tra i coniugi. Si è disposto, pertanto, l’intervento dei Servizi sociali ai quali è stato altresì demandato il compito di verificare la reale capacità genitoriale.

Dalla successiva relazione è emersa in tutta evidenza “l’esistenza di una situazione di accesa conflittualità tra i coniugi e la loro incapacità di preservare le figlie dal conflitto”.

Conseguenza: l’affidamento delle minori al Comune di Milano in attesa della possibilità di un accordo complessivo tra gli ex coniugi. È la conferma della responsabilità genitoriale a rischio con liti continue.

Decadenza della responsabilità genitoriale

Nel frattempo, nell’ambito del giudizio veniva svolta una consulenza tecnica d’ufficio (la cosiddetta CTU) attraverso la quale si appurava:

  1. l’incapacità della madre di ascoltare i bisogni delle figlie, perché troppo concentrata sui propri;
  2. la presenza di elementi di criticità nella relazione del padre con le figlie minori, specie con la primogenita, e incapacità dello stesso di preservare l’immagine della madre dinanzi alle figlie;
  3. un profondo stato di disagio delle figlie, dovuto evidentemente alla crisi dei rapporti familiari.

Da qui la sentenza del suddetto Tribunale che ha disposto il permanere dell’affidamento delle minori al Comune di Milano con collocamento alternato tra i genitori, salvo il mantenimento della residenza anagrafica delle bambine presso la madre.

Ciò ritenendo “esaustiva la relazione peritale e le varie relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali […] che confermano come la sig.ra OMISSIS e il sig. OMISSIS non siano in alcun modo, allo stato, pronti perché venga loro restituita la piena responsabilità genitoriale ed evidenziano la perdurante necessità della presenza di un Ente terzo quale affidatario delle minori”.

Riferimento normativo

La vicenda appena narrata è un esempio lampante di applicazione normativa di disposizioni ben precise poste a tutela dei figli minori. Tra queste compare l’Art. 330 del codice civile sulla “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” in virtù del quale viene previsto che “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

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