diritto di visita dei genitori separati

SEPARAZIONE, AFFIDO CONDIVISO E ASSEGNI FAMILIARI

“Mi sono SEPARATA da mio marito accordandoci su una somma a titolo di MANTENIMENTO per nostro figlio minore rimasto a vivere con me. Visto che mio marito è l’unico a percepire gli assegni familiari, è giusto che li tenga per sé?”.

La specificità che si prospetta trova rilievo già nella legge 151, art. 211, risalente al 1975 e che riconosce al coniuge cui sono affidati i figli il DIRITTO di PERCEPIRE gli assegni familiari anche nel caso in cui la titolarità risultasse dell’altro coniuge. Spettanza prevista anche in forma RETROATTIVA, ovvero se il procedimento di separazione fosse in corso si dovrebbe decidere anche sulla RESTITUZIONE delle somme relative ad anni precedenti.
La stessa Corte di Cassazione, sulla base di varie sentenze più recenti, ha fissato ulteriormente il diritto “per il coniuge affidatario del figlio minorenne di percepire gli assegni corrisposti per tale figlio all’altro coniuge, in funzione di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione”. Ciò significa che gli esborsi sono di due generi: mantenimento e assegni familiari.
Infine, nel momento in cui la riforma del 2006 ha introdotto la figura dell’AFFIDO CONDIVISO, allo stesso tempo si è imposto l’obbligo di garantire un supporto al nucleo familiare; per cui, a maggior ragione, gli assegni spettano al genitore che convive con il figlio

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