Separazione: svolta su assegno di mantenimento, stop a tenore di vita quale parametro di riferimento e grande rilevanza alla durata del matrimonio

Le modifiche all’assegno divorzile hanno aperto la strada e ora il cerchio si chiude con il nuovo assegno di mantenimento la cui quantificazione non si baserà più sul solo criterio del tenore di vita familiare.

Un percorso rivoluzionario avviato dalla Corte di Cassazione sin dal 2017 in materia di divorzio, seguito da opportune iniziative legislative parlamentari. Adesso la storica svolta arriva con la recentissima ordinanza n.16405 dello scorso 18 giugno con la quale, in tema di separazione, si elimina il criterio del tenore di vita come parametro preponderante per il calcolo dell’assegno.

Dal provvedimento della Suprema Corte si legge esattamente che “va ribadita la funzione dell’assegno che non è più… quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.

Ciò significa che, al di là dell’effettiva o eventuale difficoltà economica dell’ex coniuge, la durata del matrimonio diventa criterio rilevante per il calcolo dell’assegno. In altri termini l’obiettivo non è quello di ripristinare le condizioni economiche vigenti durante le nozze, bensì destinare al massimo un contributo economico al coniuge più svantaggiato calcolando l’ammontare in base all’effettivo concorso nella realizzazione della vita familiare.

Infatti, come nel caso di divorzio, ricordiamo che la nuova giurisprudenza prevede la possibilità di erogazione dell’assegno divorzile non più sulla base del precedente tenore di vita ma sulla determinazione di una misura “perequativa” e “compensativa” per l’effettivo ruolo svolto all’interno della coppia e della famiglia; tenuto conto anche dell’età, situazione patrimoniale e capacità lavorativa dell’ex coniuge.

Una radicale rottura con un passato lungo 40 anni che ora, come abbiamo visto, riguarda una rimodulazione dei reciproci doveri economici dell’ex coppia sin dalla separazione.
Peraltro, non un fulmine a ciel sereno, giacché preesistono sentenze di tribunali che hanno già rimodulato autonomamente regole ormai datate e non aderenti al tessuto sociale odierno. Difatti, aprendo la strada all’opportunità di considerare le peculiarità della vicenda coniugale e personale di vita delle parti che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione

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