Tempi duri per la caccia sui terreni privati

Per tradizione o perché considerata attività prevalentemente ludica, la caccia ha sempre beneficiato di una certa “protezione” dalle legislazioni nazionali.
In Italia, ad esempio, si è sempre impedito al proprietario di negare l’accesso dei cacciatori al proprio fondo. In merito, l’art.842 del Codice civile, commi 1° e 2°, dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”.

Caccia sui terreni privati: cosa dice la Corte Europea

Tuttavia, questo “andazzo” potrebbe essere rivoluzionato da una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che riconosce al proprietario di un terreno l’obiezione di coscienza, quindi il diritto a non tollerare cacciatori di passaggio nel fondo qualora ciò contrasti con le sue convinzioni personali e morali.
Si amplia in questo modo il concetto di proprietà: dal diritto reale sul bene posseduto al diritto di esprimere le proprie idee attraverso quel bene; ovvero l’indisponibilità al passaggio su un terreno privato per uccidere animali selvatici.
Da ora, dunque, i proprietari anticaccia avranno “un’arma” in più…

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