Veganismo: tra libertà di alimentazione e tutela della salute allo studio nuove ipotesi di reato

Il labile confine tra la libertà di ognuno ed il rispetto per l’altro
Magrissimo, stanco, svogliato, senza voglia di ridere né di giocare: queste erano le condizioni di un bambino di circa 2 anni e figlio di una coppia vegana ricoverato a Nuoro negli scorsi giorni.
Un avanzato stato di denutrizione – secondo la diagnosi pediatrica – di fronte al quale tuttavia la giustificazione dei genitori sarebbe stata “noi siamo vegani e lo è anche lui”.

Dal punto di vista medico si prospetta la possibilità, appena le condizioni lo consentiranno, di impostare un piano alimentare congruo allo sviluppo del minore.
In generale, gli esperti concordano sul fatto che non è da escludere a priori il vegetarianesimo, ma rischia di essere inadeguato così come il veganismo. Latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, oltre a ferro e omega 3 devono trovare posto in tavola per un corretto sviluppo dei bambini.

Non è la prima volta che diete vegane seguite dai genitori e somministrate ai figli piccoli portino a malori e quindi al ricovero di questi ultimi. Scelte dogmatiche, si direbbe, al rischio di gravissime conseguenze come nel caso della morte di una giovane ragazza di Padova affetta da leucemia ma curata solo con vitamina C perché i genitori contrari alla chemioterapia.

Veganismo: Ritardo legislativo e nuovi reati

Ecco quindi che si giunge al profilo legale della questione che, in assenza di reati specifici nel codice penale implica la forzatura dei reati già esistenti: quello di lesioni, laddove vi siano effetti negativi per la salute, o maltrattamenti in famiglia.

Il legislatore, purtroppo, tarda ad adeguarsi a queste nuove forme di abusi sebbene la casistica sia in forte crescita.
Bisogna però dar conto del fatto che dal 2016 giace in Parlamento una proposta di legge su “Introduzione degli articoli 572-bis e 572-ter del codice penale, concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici”.
La proposta in questione prevede che nel caso in cui si abbia ad imporre una dieta alimentare vegetariana o vegana a fanciulli o adolescenti, si constaterà d’ordinario nel genitore, o nel soggetto avente responsabilità sul minore, l’oggettiva lesività dell’azione, anche se derivante dalla persuasione soggettiva di meglio provvedere con ciò alla salute e al benessere del minore stesso.
Pertanto – si legge nel testo – sarebbe opportuno assimilare tale condotta a quella del reato di maltrattamenti in famiglia, atteso che, se pure questa non rivesta l’intenzione criminosa di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche e morali, le conseguenze che ne derivano non sono certamente meno dannose”.

In pratica si punta ad introdurre due speciali disposizioni, da collocare come articoli 572-bis e 572-ter nel libro secondo, titolo XI – capo IV del codice penale, le quali sanzionino l’imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita di un minore.
L’articolo 572-ter prevede un’aggravante nei casi in cui le condotte previste dall’articolo 572-bis siano adottate nei confronti di minori di anni 3.

Tutto questo nei confronti del “soggetto titolare della responsabilità genitoriale o al quale il minore sia comunque affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia imponga o – anche senza ricorrere a forme di costrizione – che adotti nei confronti del minore stesso una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la sua crescita sana ed equilibrata. Il bene giuridico tutelato è dunque la salute del minore nell’età dello sviluppo, e la norma mira a sanzionare una condotta che – sulla base delle valutazioni mediche sopra richiamate – si stima astrattamente idonea a metterne in pericolo l’integrità

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